Dopo la proposta della Lega di eliminare i limiti di proporzionalità sull’onda del caso Roggero, la riforma rischia di spalancare le porte alla giustizia privata e di infrangersi contro i principi della Costituzione. Fanpage.it ne ha parlato con la Prof.ssa Carla Bassu, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Sassari.
Se questa legge venisse approvata, potrebbe cambiare qualcosa per processi già conclusi o per condanne definitive come la sua? Oppure varrebbe solo per i fatti futuri?
Se il DDL Borghi dovesse ampliare il parametro scriminante della legittima difesa, risultando coerente con il disposto costituzionale, potrebbero tendenzialmente beneficiarne imputati con procedimenti ancora in corso, purché la magistratura ritenga integrati i nuovi presupposti. Molto più difficile, invece, è che possa incidere su condanne irrevocabili. Con riguardo al caso Roggero, difficilmente la riforma sarebbe applicabile perché i giudici hanno escluso che, al momento degli spari, esistesse ancora una situazione riconducibile alla difesa legittima. Secondo le sentenze di merito, confermate dalla Cassazione, la rapina era già terminata e il pericolo dunque cessato.
Il DDL elimina il requisito della proporzionalità e quello del pericolo ancora attuale. In pratica, si potrebbe reagire anche quando il pericolo non è più immediato. Una norma del genere rischia di entrare in contrasto con la Costituzione o con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo?
Nel nostro ordinamento la legittima difesa si configura come una eccezione al divieto dell'uso privato della forza e si fonda su alcuni requisiti imprescindibili: la necessità della difesa, l'attualità del pericolo e la proporzione tra offesa e reazione. Se queste condizioni venissero significativamente attenuate o addirittura eliminate, il rischio sarebbe quello di alterare l'equilibrio costituzionale tra il diritto dell'aggredito a difendersi e il dovere dello Stato di garantire la tutela della vita e dell'integrità fisica di tutte le persone, compreso chi sta commettendo un reato. Siamo nel cuore della Costituzione, specificamente nell’alveo degli art. 2 e 3 che tutelano i diritti inviolabili della persona e impongono criteri di ragionevolezza nella disciplina legislativa. Anche la Convenzione europea dei diritti umani, in particolare l'art. 2 sul diritto alla vita, richiede che l'uso della forza letale sia strettamente necessario e comunque proporzionato. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte affermato che gli Stati dispongono di un margine di apprezzamento, ma non possono rinunciare a garantire una tutela effettiva della vita umana.
Il testo dice di voler escludere la vendetta, ma allo stesso tempo prevede che una reazione possa essere considerata lecita anche se non è strettamente difensiva. Non c'è il rischio di avvicinarsi a una forma di giustizia fai-da-te, togliendo allo Stato il monopolio dell'uso della forza?
Questo è un nodo fondamentale, tenendo conto che il monopolio dell’uso della forza in capo all’autorità pubblica corrisponde al concetto di sovranità interna su cui si fonda lo Stato moderno. Occorre ribadire che la legittima difesa rappresenta una deroga straordinaria, ammessa soltanto quando indispensabile per proteggere sé stessi o i propri cari e la tutela pubblica non può intervenire tempestivamente. Se però la reazione fosse considerata lecita anche quando non strettamente necessaria a respingere un'aggressione in atto, il confine tra difesa e punizione rischierebbe di diventare estremamente sottile. Qui sta il discrimine evidenziato anche nella vicenda Roggero che rende chiaro come il diritto di difendersi non coincide con il diritto di punire. Non si mette in discussione il trauma vissuto da chi subisce una rapina violenta, ma una democrazia costituzionale non può trasformare quello shock in una legittimazione generalizzata della giustizia privata.
Tra gli obiettivi della riforma c'è quello di evitare a chi si difende un lungo percorso giudiziario. Ma per capire se c'è stata davvero un'aggressione, se la reazione è stata immediata e se ricorrono le condizioni previste dalla legge, un magistrato non dovrà comunque fare degli accertamenti? È davvero possibile evitare questo passaggio?
In uno Stato di diritto non si può eliminare la necessità dell'accertamento giudiziario. Occorrerà comunque verificare se il reato presupposto sia realmente avvenuto, se la persona abbia effettivamente reagito a quell'aggressione, quale sia stata la dinamica dei fatti, se il pericolo fosse ancora in corso oppure fosse cessato, quale fosse il nesso causale tra aggressione e reazione. Sono tutte valutazioni che richiedono l'intervento di un giudice sulla base delle prove raccolte nel processo.
La legge può modificare i criteri con valutare la legittima difesa, ma non può eliminare la funzione giurisdizionale di ricostruzione dei fatti. Pensare di evitare ogni procedimento giudiziario in casi così complessi è difficilmente compatibile con il principio costituzionale della tutela giurisdizionale e con il giusto processo.
Secondo la Corte costituzionale, quando si parla di legittima difesa bisogna sempre bilanciare diritti diversi, come la tutela della vittima e il diritto alla vita dell'aggressore. Una legge scritta in questo modo avrebbe buone possibilità di superare il vaglio della Corte costituzionale? Oppure presenta profili di possibile illegittimità?
Il legislatore dispone certamente di margine di discrezionalità ma incontra il limite invalicabile del riferimento costituzionale. Una norma che prevede una esclusione automatica della responsabilità, senza consentire alla magistratura di valutare la situazione nel concreto solleva seri dubbi di costituzionalità, sotto diversi profili. Intanto emerge un contrasto potenziale con l'art. 3 Cost., perché trattare allo stesso modo situazioni profondamente diverse è irragionevole, senza trascurare il fatto che, ai sensi dell’art. 2 Cost., anche chi commette un reato conserva i propri diritti fondamentali, a partire dalla vita e dall'integrità fisica. Si ricorda poi quanto disposto dall’art. 24 Cost. con riguardo al diritto di agire in giudizio e dall’art. 27 Cost. che stabilisce tra l’altro che la responsabilità penale è personale, con la conseguenza che i familiari di chi viene ucciso mentre commette un reato sono vittime a loro volta e senza colpa.
Il testo riproduce l'intervista rilasciata a Francesca Moriero per Fanpage, reperibile su https://www.fanpage.it/politica/legittima-difesa-la-giurista-bassu-il-ddl-lega-e-un-bluff-non-evitera-i-processi-e-non-salvera-roggero/
https://www.fanpage.it/






















