L’ultima proposta di revisione della legge elettorale, nota alle cronache come “Stabilicum”, è impostata sulla base di un obiettivo dichiarato di stabilizzazione della maggioranza parlamentare e introduce un sistema definibile come proporzionale corretto da un premio di maggioranza fisso, con possibile ballottaggio nazionale di coalizione. Si stabilisce una soglia di sbarramento del 3% per le liste singole, analoga a quella di cui alla legge vigente, con il ripescaggio della prima lista che non raggiunga la soglia e, limitatamente al Senato, una eccezione – anch’essa già contemplata nel modello attuale, per le liste superino il 20% in una Regione. Elemento caratterizzante è un premio di governabilità fisso, fortemente distorsivo, accolto con scetticismo e preoccupazione dalla comunità scientifica dei costituzionalisti[1]. Inoltre, opposta rispetto all’esigenza di ripristinare il logorato rapporto di fiducia tra cittadinanza e classe dirigente partitica pare la scelta di conservare le liste bloccate, ampiamente e diffusamente criticate perché percepite come simbolo di una classe politica ripiegata su sé stessa, chiusa in una bolla inavvicinabile. Preme sottolineare che le liste bloccate non sono un male di per sé, come dimostra il diritto comparato che presenta diversi esempi tendenzialmente efficaci (es. Spagna, in parte in Germania;) in cui ciò che fa la differenza è la trasparenza nei meccanismi di selezione interna ai partiti, che rispondono a rigorosi criteri di democrazia interna. La previsione di liste bloccate non susciterebbe particolari perplessità se i partiti italiani, in ragione di autoregolamentazione o in ottemperanza ai requisiti prescritti da una legge di attuazione, tardiva e necessaria, dell’art. 49 della Costituzione, rendessero effettivo il metodo democratico, applicandolo come criterio di riferimento ogni scelta operata, compresa la selezione delle candidature. Anche il nostro giudice delle leggi, nelle pronunce 1/2014 e 35/2017, non ha sancito una incostituzionalità tout court delle liste bloccate, precisando che l’incompatibilità con la Costituzione emerge nel momento in cui l’elettore è privato della capacità di incidere sulla scelta dei rappresentanti. Le liste bloccate sono dunque ammissibili laddove contenute nelle dimensioni – elemento che consente la “conoscibilità” dei candidati da parte degli elettori; o quando la possibilità di scelta sia impedita solo con riguardo a parte dei candidati (es. i capilista, come nel caso dell’Italicum che infatti è stato “salvato” dalla Corte in questa parte); o, ancora, nel caso in cui il sistema elettorale associ alla quota proporzionale, un numero rilevante di seggi attribuito nell’ambito di collegi uninominali, che consenta l’esistenza di un rapporto diretto tra corpo elettorale e rappresentanti eletti. Nella proposta in esame, non si ravvede nessuna delle circostanze che rendono le liste bloccate ammissibili: non vi è infatti la possibilità di esprimere preferenze, anche con riferimento solo a parte delle liste, né si può influenzare l’ordine di elezione. Escluso anche un correttivo in termini di collegi uninominali che avrebbe almeno in parte mitigato la compressione della incisività del corpo elettorale sui rappresentanti. In generale, si registra una sostanziale opacità nella modalità di individuazione degli eletti che emerge con particolare evidenza osservando la struttura delle liste usate per assegnare la quota premiale che viene attribuita secondo un meccanismo unitario, non proporzionale ai voti ottenuti nelle diverse circoscrizioni. In concreto, il sistema si caratterizza solo apparentemente per la presenta di un insieme di liste corte, capaci di garantire la conoscibilità dei candidati e delle candidate, che in realtà, nel momento della individuazione degli eletti/e, si traducono in un’unica lunghissima lista che, sebbene articolata territorialmente, non consente all’elettore di percepire l’incisività del proprio voto. Infatti, sebbene le liste siano presentate a livello di collegio, la distribuzione dei seggi è operata in ragione di un meccanismo di calcolo di livello nazionale. Banalmente, l’elettore non è in grado di capire quale candidato favorisce con il proprio voto e questo è incompatibile con i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale.
Senza indugiare ulteriormente nel merito di una riforma in itinere, già aspramente contestata, non si può fare a meno di registrare alcune note di metodo, da non trascurare: la Commissione di Venezia - organo consultivo del Consiglio d'Europa - impone standard rigorosi sulla legge elettorale, con particolare a requisito della stabilità delle regole, raccomandando di non apportare modifiche nell'anno precedente alle elezioni. Peraltro, da ultimo nel dicembre 2024, la Commissione si è soffermata sul nostro "Rosatellum", nel caso Staderini vs Italia, criticando la frequente instabilità normativa rispetto alla legislazione elettorale nel nostro Paese. Senza soffermarsi sull’ “ipercinetismo italiano”[2] in materia elettorale, che ha prodotto due leggi censurate dalla Corte costituzionale, un primato nel panorama comparato di cui non andare fieri, bisogna registrare che un intervento sulla legge elettorale a ridosso di una tornata elettorale sarà inesorabilmente influenzato, nel migliore dei casi, da dinamiche di retropensiero legate alla contingenza politica e allo scenario che sarebbe favorito da una o l’altra formula elettorale. Questo si pone in contrasto rispetto agli obiettivi che dovrebbero ispirare l’operato del legislatore, a maggior ragione con riguardo a una legge, come quella elettorale, che non è un atto normativo ordinario come un altro, perché influisce in modo forte e diretto sul rapporto tra corpo elettorale e Parlamento, condiziona la garanzia della eguaglianza del voto, con ripercussioni sull’equilibrio istituzionale.
Ancora, in un momento di grave crisi della politica e del modello di democrazia rappresentativa, in cui deputati, senatori, esponenti dei partiti e delle istituzioni in generale vengono percepiti come lontani e orientati prevalentemente al perseguimento di fini propri, slegati al bene comune, l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di ricostruire il legame di fiducia e riconoscimento tra rappresentati e rappresentanti, tra corpo elettorale e candidati. Il criterio principale dell’opera di ingegneria costituzionale elettorale dovrebbe essere semplicità del meccanismo, immediata comprensione del dispositivo di trasformazione dei voti in seggi; riconoscibilità dei candidati e del posizionamento politico delle formazioni di appartenenza. Una eccessiva premialità introdotta con correttivi sofisticati, la predeterminazione di candidature blindate dall’alto – oltre a presentare profili di incostituzionalità, vengono percepiti come strumenti distorsivi, strumentali a finalità elettorali legate a ottenere e rinsaldare posizioni di potere più che a garantire stabilità o rappresentatività.
Carla Bassu, maggio 2026
*Il testo riassume i contenuti dell’audizione tenuta il 14 maggio 2026 presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.
[1] Si vedano in questo senso le memorie depositate da esperte ed esperti auditi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, https://www.camera.it/leg19/1347?shadow_organo_parlamentare=3501&id_tipografico=01
[2] F. Lanchester, La Costituzione sotto sforzo, Tra ipercinetismo elettorale e supplenza degli organi costituzionali di garanzia, in Quaderni di Nomos, 2020, pp. 1-170
